Whistleblowing: dalla tutela sulla carta alla tutela effettiva. I segnali di una svolta nella giurisprudenza italiana


Per lungo tempo il whistleblowing ha rappresentato uno degli esempi più evidenti della distanza che può separare la proclamazione di un diritto dalla sua concreta attuazione.

Nonostante l’introduzione di una disciplina sempre più articolata e culminata nel recepimento della Direttiva UE 2019/1937 mediante il d.lgs. n. 24 del 2023, la figura del whistleblower ha continuato a scontrarsi con una diffusa diffidenza culturale e con una tutela giudiziaria ancora incerta. Non è un caso che Transparency International abbia recentemente descritto lo stato del whistleblowing attraverso la formula “the gap between law and reality”, evidenziando il divario esistente tra le garanzie previste dalla normativa e quelle effettivamente riconosciute nella prassi.

Negli ultimi mesi, tuttavia, qualcosa sembra essere cambiato.

Una serie di pronunce giudiziarie e provvedimenti amministrativi adottati tra il 2025 e il 2026 mostrano una crescente attenzione verso l’effettività delle tutele riconosciute ai segnalanti e sembrano delineare un orientamento sempre più coerente con la ratio della disciplina: proteggere chi contribuisce all’emersione degli illeciti e non soltanto chi riesce a dimostrarne successivamente la fondatezza.

Il danno morale da ritorsione: la sentenza del Tribunale di Bergamo

Tra i provvedimenti più significativi si colloca la sentenza del Tribunale di Bergamo del 6 novembre 2025, n. 951.

La decisione assume rilievo non soltanto perché accerta la natura ritorsiva delle condotte subite dalla lavoratrice, ma soprattutto perché riconosce, per la prima volta in materia, un risarcimento pari a 25.000 euro a titolo di danno morale conseguente alle ritorsioni poste in essere nei confronti della whistleblower.

Si tratta di un passaggio importante sotto il profilo sistematico. La sentenza prende infatti atto di una realtà spesso trascurata: le conseguenze di una segnalazione non si esauriscono nella perdita economica o professionale, ma incidono profondamente sulla sfera personale del segnalante, che frequentemente si trova esposto a isolamento, delegittimazione e tensioni relazionali all’interno dell’ambiente di lavoro.

L’inversione dell’onere della prova trova applicazione concreta

Ugualmente significativa è la sentenza del Tribunale di Milano del 6 giugno 2025, n. 1680.

Il provvedimento rappresenta una delle prime applicazioni effettive dell’art. 17 del d.lgs. n. 24/2023, disposizione che introduce una presunzione particolarmente favorevole al whistleblower. La norma prevede infatti che, una volta dimostrata la presentazione della segnalazione e l’adozione di una misura sfavorevole, spetti al datore di lavoro provare che tale misura sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione.

Proprio grazie a tale meccanismo il giudice milanese ha accertato la natura ritorsiva del provvedimento espulsivo e dichiarato la nullità del licenziamento.

La decisione assume rilievo perché conferma che l’inversione dell’onere della prova non costituisce una mera affermazione di principio, ma uno strumento concretamente utilizzabile per riequilibrare la posizione processuale del segnalante.

Le ritorsioni non sono soltanto licenziamenti: il caso deciso dall’ANAC

Particolarmente interessante è anche la delibera ANAC n. 337 del 9 settembre 2025.

Il caso riguardava un medico che, dopo aver effettuato una segnalazione, era stato progressivamente privato delle proprie prerogative professionali attraverso una serie di misure apparentemente eterogenee ma accomunate da un medesimo effetto: la marginalizzazione del segnalante.

Il professionista era stato assegnato a compiti dequalificanti, escluso dalle attività che consentivano la percezione di indennità aggiuntive e adibito a mansioni incompatibili con le proprie condizioni di salute. L’Autorità ha ritenuto tali condotte ritorsive e ha sanzionato il responsabile dei provvedimenti, evidenziando come quest’ultimo non fosse riuscito a dimostrare la totale estraneità delle misure rispetto alla segnalazione effettuata.

La decisione è particolarmente significativa perché dimostra come le ritorsioni possano assumere forme molto più sofisticate del licenziamento. In numerosi contesti organizzativi, infatti, il vero rischio per il whistleblower non è l’espulsione immediata, ma un lento processo di isolamento professionale realizzato attraverso demansionamenti, esclusioni, trasferimenti o svuotamenti di funzioni.

Il principio più innovativo: la tutela prescinde dall’esito della denuncia

Il contributo forse più rilevante all’evoluzione della materia proviene tuttavia dalla sentenza del Tribunale di Catania del 30 marzo 2026, n. 1391, successivamente confermata nei suoi principi dal TAR Lazio con la sentenza 24 aprile 2026, n. 7507.

Le due decisioni affrontano una questione centrale: cosa accade quando la segnalazione non conduce all’accertamento dell’illecito denunciato?

Secondo l’orientamento espresso dai giudici, l’archiviazione del procedimento penale o il mancato accertamento dei fatti segnalati non determinano automaticamente la perdita delle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023.

Ciò che deve essere valutato è la situazione esistente al momento della segnalazione.

In particolare, il whistleblower conserva la protezione prevista dall’ordinamento quando abbia agito sulla base di elementi concreti e di fondati motivi per ritenere veritiere le informazioni segnalate. In altri termini, la tutela dipende dalla buona fede e dalla ragionevolezza della segnalazione, non dall’esito finale degli accertamenti.

Si tratta di un principio destinato ad avere un impatto significativo sulla materia. Pretendere dal segnalante la certezza dell’illecito significherebbe, infatti, attribuirgli compiti investigativi che appartengono alle autorità competenti e finirebbe per scoraggiare proprio quelle segnalazioni che il legislatore europeo e nazionale intendono incentivare.

Una tutela che rafforza la democrazia organizzativa

Sarebbe certamente prematuro parlare di un orientamento ormai consolidato.

Le pronunce esaminate rappresentano ancora decisioni relativamente isolate e il percorso verso una piena affermazione della cultura del whistleblowing appare tutt’altro che concluso.

Tuttavia, il filo conduttore che emerge da queste decisioni è chiaro: la tutela del whistleblower viene progressivamente letta non come una misura eccezionale a favore di un singolo lavoratore, ma come uno strumento essenziale per garantire trasparenza, legalità e responsabilità nell’esercizio del potere, pubblico e privato.

È probabilmente questo il segnale più incoraggiante che emerge dalla recente giurisprudenza: la consapevolezza che proteggere chi segnala un illecito significa, in ultima analisi, proteggere l’interesse collettivo alla corretta gestione delle organizzazioni e al buon funzionamento delle istituzioni.