Whistleblowing e ritorsioni: il doppio binario della tutela funziona


Un dipendente comunale segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione una serie di irregolarità negli affidamenti di servizi e lavori. Nessuna delle segnalazioni riceve riscontro; nel giro di pochi mesi, invece, il segnalante riceve due sanzioni disciplinari, viene escluso dalla posizione organizzativa – assegnata proprio alle colleghe segnalate – e subisce il recupero di somme a titolo di indennità di malattia. Il whistleblower, quindi, impugna le sanzioni dinanzi al Giudice del lavoro con lo scopo di ottenere la rimozione dei provvedimenti pregiudizievoli da parte del datore di lavoro e, al contempo, presenta ad ANAC la comunicazione di ritorsioni, al fine di sanzionare la condotta dei diretti responsabili (Sindaco e Segretario comunale). 

Il Tribunale di Teramo (sent. n. 562/2024) annulla la prima delle due sanzioni disciplinari in quanto ritorsiva e la Corte d’Appello di L’Aquila (sent. n. 96/2026, passata in giudicato), in parziale riforma, annulla anche la seconda sanzione, tuttavia con giudizio solo sul merito (non essendo stata dedotta, dal whistleblower, la ritorsività). Secondo i giudici, la segnalazione è tutelata dall’art. 54-bis d.lgs. 165/2001 anche se inviata, oltre che al RPCT, al Sindaco e alla Giunta: è sufficiente che raggiunga almeno uno dei destinatari previsti dalla legge, tanto più quando le precedenti segnalazioni sono rimaste senza seguito. E il linguaggio «colorito e pungente» utilizzato dal whistleblower non oltrepassa la continenza formale: in assenza di un accertamento giudiziale di calunnia o diffamazione, l’ente non può sanzionare il contenuto della segnalazione.

Con la delibera n. 348 del 15 settembre 2026 l’ANAC chiude il cerchio. Riattivato il procedimento sanzionatorio, sospeso in attesa del giudicato, l’Autorità accerta la natura ritorsiva di entrambe le sanzioni – anche della seconda, che il lavoratore aveva impugnato solo nel merito – valorizzando la prossimità temporale, la pretestuosità delle motivazioni, l’assenza di precedenti disciplinari e la «sequenza unitaria» delle iniziative. Al Segretario comunale, che era anche RPCT e dunque il soggetto istituzionalmente deputato a proteggere il segnalante, irroga una sanzione di 10.000 euro, il doppio del minimo; il Sindaco era già stato invece precedentemente sanzionato per l’esclusione dalla posizione organizzativa (delibera n. 426/2024).

Tutela ripristinatoria davanti al giudice del lavoro, responsabilità personale degli autori davanti all’Autorità: i due binari sono autonomi ma si rafforzano a vicenda, e il costo della ritorsione non ricade più soltanto sull’amministrazione, ma anche su chi l’ha personalmente decisa e concretamente attuata. La vicenda lascia anche una lezione pratica per la difesa dei segnalanti: invocare la presunzione di ritorsività per ogni atto pregiudizievole successivo alla segnalazione, anche quando esiste una difesa di merito, e attivare fin dall’inizio entrambi i canali, comunicando tempestivamente all’ANAC l’esito del giudizio.