Con la sentenza n. 4811 del 16 giugno 2025, il Tribunale del lavoro di Napoli introduce un importante principio in materia di responsabilità datoriale: il danno da usura psico-fisica può essere riconosciuto anche a fronte di rapporti di lavoro di breve durata (nel caso di specie, sette mesi), laddove l’organizzazione aziendale imponga turni estenuanti, mancanza di riposi settimanali e comunicazioni estemporanee dei turni.
Per il Giudice, la prova del danno non richiede l’accertamento medico-legale, trattandosi di una lesione “in re ipsa” ai diritti fondamentali alla salute e al riposo (artt. 36 Cost. e 2087 c.c.). La pronuncia afferma la centralità della colpa organizzativa datoriale e si inserisce in una più ampia evoluzione giurisprudenziale che riconosce nell’ambiente stressogeno un autonomo fattore di rischio per la salute del lavoratore.