(Da IUS – 1 Febbraio 2024)
La prevenzione e il contrasto dello stress lavorativo quale nuovo contenuto dei doveri di protezione prescritti dall’art. 2087 c.c. ha immediate ricadute pratiche in alcune recenti pronunce della giurisprudenza di merito, che ha riscontrato la responsabilità datoriale anche nel caso di isolate condotte vessatorie o della mancanza di serenità nell’ambiente di lavoro.