Trib. Torino, G.U.P., 20 luglio 2026, n. 1363 (dep. 19 ottobre 2026): l’ambiente di lavoro nocivo e stressogeno che conduce al suicidio del dipendente è un rischio che l’organizzazione ha l’obbligo di valutare, prevenire e vigilare. Una pronuncia che porta nel diritto penale italiano il tema della morte da superlavoro, il c.d. karoshi.
Milano, 28 ottobre 2026
Con la sentenza n. 1363 del 20 luglio 2026, depositata il 19 ottobre 2026, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino ha affermato, in sede di giudizio abbreviato, la responsabilità penale del coordinatore degli autisti, del presidente del consiglio di amministrazione e – ai sensi del d.lgs. 231/2001 – della società per il suicidio di un lavoratore maturato in un contesto di stress lavoro-correlato. È una decisione di grande rilievo, perché ricostruisce in modo unitario il rapporto tra organizzazione del lavoro, salute psichica del dipendente ed evento morte.
Il caso
Un autista di mezzi pesanti di 59 anni, in servizio presso il polo logistico piemontese di una grande società di autotrasporti (oltre seicento dipendenti), si toglie la vita il 13 marzo 2023, a meno di un mese da un primo tentativo. Gli accertamenti restituiscono un contesto che il giudice definisce «già di per sé usurante»: giornate di dieci-dodici ore con punte di quindici, anche per sei giorni alla settimana; riposi intermedi e settimanali elusi; tachigrafo impostato su «out» e carte tachigrafiche di altri colleghi per occultare lo sforamento dei limiti di legge; turni comunicati via SMS la sera prima; controllo GPS dei mezzi; nessuna considerazione dell’età e delle condizioni di salute del lavoratore, già sottoposto a interventi chirurgici, cui veniva chiesto di non effettuare le soste.
Su questo terreno si innestano le condotte del coordinatore degli autisti – preposto di fatto, mai formato – fatte di insulti davanti ai colleghi, minacce («ti faccio mandare via») e due schiaffi sul luogo di lavoro. Dall’autunno 2022 il lavoratore sviluppa un disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso, che il medico di famiglia annota come «focalizzato sul lavoro»; dal 30 gennaio 2023 è in malattia; il 15 febbraio compie un primo gesto anticonservativo; il 13 marzo muore.
La decisione
Il Tribunale ha condannato:
- il preposto di fatto, per atti persecutori e morte come conseguenza di altro delitto (artt. 612-bis e 586 c.p.), alla pena di un anno e otto mesi di reclusione;
- il datore di lavoro, presidente del consiglio di amministrazione, per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme prevenzionistiche (art. 589, comma 2, c.p.), alla pena di otto mesi di reclusione;
- la società, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies d.lgs. 231/2001, alla sanzione pecuniaria di 42.000 euro.
Gli imputati sono stati inoltre condannati al risarcimento del danno, con provvisionale immediatamente esecutiva, in favore dei sindacati e dell’associazione per la sicurezza costituiti parti civili: un riconoscimento della dimensione collettiva, e non soltanto individuale, del pregiudizio prodotto da un ambiente di lavoro nocivo.
Lo stress lavorativo come rischio da valutare, prevenire e vigilare
Il cuore della motivazione è il raccordo tra ambiente stressogeno e colpa dell’organizzazione. Nella sede operativa non esisteva alcuna valutazione dei rischi per la mansione di autista; il DVR della sede centrale attribuiva «punteggio 0» al rischio da rapporti interpersonali, ignorava molestie e aggressioni, carichi di lavoro, orari ed età dei lavoratori e non documentava la consultazione dei dipendenti e del RLS; la sorveglianza sanitaria non contemplava il rischio stress; il preposto non era stato formato (art. 37, comma 7, d.lgs. 81/2008); il modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 è stato adottato soltanto nel 2024, dopo i fatti.
Il Tribunale afferma un principio di metodo destinato a fare scuola: tali omissioni «non possono essere considerate isolatamente, ma devono essere valutate quali componenti di un’unica e più ampia carenza organizzativa», che ha impedito all’azienda di conoscere i fattori di rischio e di intervenire. La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (art. 28 d.lgs. 81/2008) non è un adempimento statico, ma un processo dinamico e partecipato, che esige canali di segnalazione, consultazione dei lavoratori, monitoraggio continuo e controlli effettivi sugli orari e sulle pause.
La morte come conseguenza dello stress: nesso causale e prevedibilità
È il passaggio più delicato della sentenza. Il nesso tra ambiente stressogeno, disturbo dell’adattamento e gesto anticonservativo è ricostruito secondo il modello delle Sezioni Unite Franzese e ThyssenKrupp: escluse con alta probabilità logica le spiegazioni alternative prospettate dalle difese (problemi familiari, economici, di dipendenza), il suicidio viene qualificato come «evoluzione statisticamente poco frequente, ma non atipica» del disturbo generato dallo stress cronico. Dolo del preposto e colpa del datore di lavoro concorrono come cause equivalenti (art. 41, comma 1, c.p.): la condotta persecutoria è stata resa possibile proprio dalle omissioni prevenzionistiche e si è inserita nel medesimo processo causale.
Quanto alla colpa, il giudice distingue la prevedibilità del rischio stress – presupposta dallo stesso legislatore – dalla prevedibilità del suicidio, che richiede segnali di grave sofferenza percepibili: nella specie presenti, percepiti dai colleghi e noti al preposto. Ma il datore di lavoro «non può invocare come esimente un deficit conoscitivo che costituisce esso stesso il risultato delle omissioni prevenzionistiche»: chi non istituisce canali di segnalazione, non consulta il RLS e non forma il preposto non può poi dolersi di non aver saputo. Infine, l’interesse e il vantaggio dell’ente sono individuati nel risparmio di costi e nella maggiore produttività ottenuta con lo stesso personale, in un sistema di straordinario forfetizzato.
Il c.d. karoshi e gli strumenti dell’ordinamento italiano
Il termine giapponese karoshi designa la morte da superlavoro, di cui il suicidio indotto da condizioni di lavoro insostenibili (karojisatsu) costituisce la declinazione più tragica. L’ordinamento italiano non conosce una fattispecie specifica, ma – come dimostra la sentenza torinese – dispone degli strumenti per affrontare il fenomeno: l’art. 2087 c.c., la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, le norme penali sull’omicidio colposo e la responsabilità amministrativa degli enti.
La pronuncia si colloca nel solco di Trib. Milano, sez. lav., 30 settembre 2026, n. 4493, che poche settimane prima aveva riconosciuto l’ambiente stressogeno degli infermieri di un reparto di cardiologia, e consolida un principio ormai trasversale al diritto civile e al diritto penale: le carenze organizzative e il risparmio dei costi non possono essere scaricati sulla salute – e sulla vita – di chi lavora. La colpa organizzativa da ambiente di lavoro nocivo e stressogeno è una categoria unitaria, con cui ogni impresa è chiamata a confrontarsi.
Per approfondire
Il commento integrale dell’Avv. Domenico Tambasco, Ambiente di lavoro stressogeno e suicidio del lavoratore: la colpa è dell’organizzazione, pubblicato su Diritto e Giustizia (Giuffrè Francis Lefebvre) il 23 ottobre 2026
Il testo integrale della sentenza, in versione anonimizzata: Trib. Torino, G.U.P., 20 luglio 2026, n. 1363
