Stress lavorativo, mobbing e risarcimento: la Cassazione detta le nuove regole


Le ordinanze della Corte di cassazione nn. 31367, 31371 e 31372 del 1° dicembre 2025, segnano un passaggio decisivo nell’evoluzione della responsabilità datoriale per stress lavorativo ai sensi dell’art. 2087 c.c.

La Corte supera definitivamente una lettura incentrata sulle categorie tradizionali di mobbing e straining come presupposti necessari della tutela, spostando il baricentro dell’indagine sull’oggettiva nocività dell’ambiente di lavoro e sui fattori organizzativi che lo connotano. Lo stress lavorativo assume così autonoma rilevanza giuridica quale manifestazione di una disfunzione organizzativa imputabile al datore di lavoro, anche in assenza di un intento persecutorio, ferma restando la necessità dell’accertamento della colpa.

Accanto all’ampliamento dell’area di tutela (Cass. n. 31367/2025), la giurisprudenza di legittimità definisce con chiarezza i limiti della responsabilità ex art. 2087 c.c., escludendo derive verso una responsabilità oggettiva o una giuridicizzazione indiscriminata di ogni disagio lavorativo (Cass. n. 31372/2025). La clausola generale di protezione resta ancorata alla violazione di obblighi prevenzionistici esigibili in relazione alla particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica.

Sul piano processuale, la Cassazione ribadisce l’autonomia ontologica e funzionale dell’azione risarcitoria per danni da stress lavorativo e mobbing rispetto all’impugnazione del licenziamento, con rilevanti conseguenze in termini di decadenze e prescrizione (Cass. n. 31371/2025).

Dalle tre ordinanze emerge un vero e proprio metodo di giudizio “bifasico”: nella fase dell’an debeatur l’accertamento deve concentrarsi sui fattori organizzativi e sull’adeguatezza dell’assetto datoriale; nella fase del quantum debeatur le categorie della psicologia del lavoro (mobbing, straining, burnout, eristress) riacquistano rilievo quali strumenti di qualificazione del danno e di graduazione del risarcimento. Ne risulta una lettura dell’art. 2087 c.c. coerente con la sua funzione costituzionalmente orientata di tutela effettiva della salute e della dignità della persona che lavora, senza automatismi risarcitori ma anche senza arretramenti garantistici