Quando l’esclusione dalla squadra smette di essere una scelta tecnica e diventa una condotta vessatoria. I diritti del calciatore e gli strumenti per farli valere.
Immaginate di arrivare al lavoro e scoprire, dai giornali, che non rientrate più «nel progetto». Da quel giorno lavorate in una stanza separata dai colleghi, il vostro nome sparisce dall’organigramma, il badge non viene rinnovato. Il contratto è in corso e lo stipendio arriva puntuale: semplicemente, per l’azienda non esistete più. Chiunque conosca il mondo del lavoro lo chiamerebbe con il suo nome. Ora sostituite l’ufficio con un centro sportivo.
Gli «epurati» e la mistica dello statuto speciale
Nell’estate 2026 la stampa sportiva ha descritto come «epurati» quattro calciatori di una società di Serie A: esclusi dal gruppo, allenamenti separati dai compagni, nomi assenti perfino dall’elenco dei numeri di maglia consegnato alla Lega. Il tutto a contratti pienamente in corso. A mercato chiuso, tre sono stati ceduti; il quarto, rimasto invenduto, è stato reintegrato in rosa nel giro di una notte.
Il calcio vive da sempre di una propria mistica e di un presunto «statuto speciale» che lo collocherebbe fuori dalle regole valide per tutti gli altri ambienti di lavoro: ciò che altrove verrebbe riconosciuto come condotta vessatoria diventa «linea dura», schiettezza, nuovo corso. I conflitti di lavoro, quando toccano il pallone, vengono derubricati a fisiologiche dinamiche di mercato.
Non è così. Nemmeno per il diritto sportivo. Se bastano la chiusura del mercato e una cessione mancata per tornare «funzionali al progetto», l’esclusione somiglia meno a una scelta tecnica e più a una leva negoziale esercitata sulla persona dell’atleta. Di questa vicenda abbiamo scritto su Il Fatto Quotidiano il 9 settembre 2026 (Tomori, Fofana e gli «epurati» del Milan: c’è mobbing? Cosa possono fare i calciatori messi fuori rosa), riprendendo un percorso di studio avviato anni prima con il saggio Il calcio molesto.
Il calciatore è un lavoratore subordinato a tutti gli effetti
Il rapporto tra calciatore professionista e società è un rapporto di lavoro subordinato. Per espressa previsione del d.lgs. 36/2021, ad esso si applicano le norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, a partire dall’articolo 2087 del codice civile, che impone al datore di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del dipendente.
Ne discende che il potere organizzativo del club, per quanto ampio in un ambiente ipercompetitivo, incontra gli stessi limiti che valgono in qualsiasi azienda: non può tradursi in umiliazione pubblica, emarginazione o pressione psicologica su chi ha un contratto in essere.
Il diritto di allenarsi con la prima squadra
Lo stesso ordinamento sportivo lo riconosce. L’Accordo Collettivo di Serie A tra AIC, Lega Nazionale Professionisti e FIGC (art. 5.1) attribuisce al calciatore il diritto di allenarsi con la prima squadra, in un ambiente consono alla sua dignità professionale e senza discriminazioni.
Gli allenamenti differenziati non sono vietati, ma sono legittimi solo se sorretti da effettive ragioni tecniche, che la società deve essere in grado di dimostrare. Non possono essere utilizzati come strumento ritorsivo o come mezzo di pressione per indurre il giocatore ad accettare una cessione o a rinegoziare il contratto.
La prova, spesso, è nella cronologia: un’esclusione che nasce con l’apertura del mercato e si dissolve con la sua chiusura difficilmente potrà essere ricondotta a una valutazione tecnica.
Mobbing e straining sportivo
Nel saggio Il calcio molesto: le condotte persecutorie nel mondo professionistico, scritto con lo psicologo forense Harald Ege e pubblicato sulla Rivista di Diritto Sportivo (2022, n. 1, Giappichelli), abbiamo applicato al calcio il metodo di classificazione dei comportamenti lavorativi ostili elaborato dalla psicologia del lavoro e recepito dalla giurisprudenza.
Il risultato è un perimetro chiaro. L’esclusione sistematica dal gruppo, la messa fuori rosa, gli allenamenti in solitaria, la cancellazione del numero di maglia sono tasselli di un mosaico che può integrare il mobbing sportivo, quando le condotte si ripetono con frequenza e durata significative, oppure lo straining sportivo, quando anche una singola azione produce una condizione di stress permanente e discriminante rispetto ai compagni. Entrambe le fattispecie, di elaborazione giurisprudenziale, sono riconducibili alla violazione dell’art. 2087 c.c.
Le conseguenze sono tanto più gravi in un mestiere in cui la carriera dura poco più di un decennio: pochi mesi di emarginazione bastano a produrre danni difficilmente reversibili, dal crollo del valore di mercato alla perdita della nazionale, fino ai riflessi sulla salute psicofisica dell’atleta.
Safeguarding FIGC e whistleblowing sportivo
Dal 2023 la FIGC si è dotata di Linee Guida sul safeguarding (C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023) che all’art. 3 vietano espressamente l’abuso psicologico, definito in termini che comprendono il confinamento e l’isolamento del tesserato. Sono categorie nelle quali la messa fuori rosa a fini di pressione rischia di rientrare a pieno titolo.
Il sistema prevede un canale di segnalazione riservato, un vero e proprio whistleblowing sportivo, che consente al calciatore, o a chi ne è a conoscenza, di segnalare abusi, violenze e discriminazioni e di attivare la Commissione Federale (art. 8 Regolamento FIGC). Da lì la vicenda può approdare alla giustizia sportiva (art. 28-bis CGS).
Per i responsabili le sanzioni non sono simboliche: inibizione o squalifica non inferiore a sei mesi e, nei casi più gravi, preclusione da ogni rango o categoria della FIGC; nel settore professionistico si aggiunge un’ammenda non inferiore a 20.000 euro.
Che cosa può fare il calciatore
L’atleta non è inerme. Le strade si affiancano e possono essere percorse anche insieme, secondo una strategia da valutare caso per caso.
La tutela contrattuale. L’Accordo Collettivo (art. 8.9 e ss.) consente al calciatore che non venga posto in condizione di allenarsi con la prima squadra di chiedere il ripristino dei propri diritti o, in alternativa, la risoluzione del contratto, con un risarcimento che può arrivare fino al venti per cento della retribuzione fissa annua.
La segnalazione safeguarding e la giustizia sportiva. La segnalazione riservata attiva l’accertamento della Commissione Federale e, a cascata, il procedimento disciplinare sportivo nei confronti dei responsabili.
Il giudice ordinario del lavoro. Quando è in gioco la dignità della persona, protetta dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, le porte del giudice del lavoro sono aperte anche ai lavoratori sportivi, per l’accertamento della condotta vessatoria e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
La cornice internazionale. La Convenzione OIL n. 190, ratificata dall’Italia con la legge 4/2021, chiede di eliminare violenza e molestie da ogni luogo di lavoro. Anche da quelli in cui lo strumento del mestiere è una palla che rotola.
Sia chiaro: nessuno nega alle società il diritto di fare scelte tecniche o di mettere un giocatore sul mercato. Ciò che il diritto non consente è che tali scelte si traducano nell’umiliazione pubblica e nell’emarginazione di lavoratori con un contratto in essere.
