Con l’ordinanza n. 7711 del 30 marzo 2026, la Corte di Cassazione affronta un tema di particolare rilievo pratico: il cosiddetto demansionamento parziale, chiarendo che anche l’assegnazione solo residuale a mansioni inferiori può integrare violazione dell’art. 2103 c.c., quando sia stabile, continuativa e protratta nel tempo.
La vicenda riguardava un infermiere che, per oltre dieci anni, era stato adibito quotidianamente anche a compiti tipici del personale di supporto sanitario, pur continuando a svolgere in via prevalente le mansioni proprie della qualifica rivestita. La Corte territoriale aveva accertato che tali attività inferiori incidevano per circa il 10% dell’orario lavorativo, rideterminando il risarcimento in misura proporzionata a tale percentuale.
La Cassazione conferma l’impostazione della Corte d’Appello e afferma un principio destinato ad avere notevole impatto applicativo: il criterio della “prevalenza” delle mansioni superiori non è sufficiente, da solo, a escludere il demansionamento. Anche attività quantitativamente limitate possono assumere rilievo dequalificante quando perdano carattere occasionale e si trasformino in una prassi organizzativa stabile e sistematica.
La pronuncia valorizza un approccio non meramente quantitativo, ma anche qualitativo e temporale. Secondo la Suprema Corte, infatti, mansioni inferiori svolte quotidianamente per anni non possono essere considerate marginali, poiché incidono progressivamente sulla professionalità, sull’identità lavorativa e sull’immagine del dipendente.
Particolarmente significativa è anche la parte dedicata al danno risarcibile. L’ordinanza conferma la possibilità di liquidare il danno da dequalificazione in misura proporzionata all’effettiva incidenza delle mansioni inferiori sull’attività lavorativa complessiva, riconoscendo nel caso concreto un risarcimento parametrato al 10% della retribuzione mensile per tutta la durata ultradecennale della condotta datoriale.
La decisione si inserisce in un orientamento sempre più attento alla tutela effettiva della dignità professionale del lavoratore e alla repressione delle forme anche “parziali” di svuotamento professionale, soprattutto quando derivino da assetti organizzativi strutturali e protratti nel tempo.
