(Da Il Giuslavorista – 8 Novembre 2022)
Parlare di stress significa in primo luogo far riferimento non a uno stato, ma a un processo; nella prospettiva della biologia, infatti, lo stress è lo sforzo (1), la risposta adattiva (2) dell’organismo umano a uno o più eventi (stressor) che ne alterano l’equilibrio interno. Risposta che, con ogni evidenza, ha lo scopo di adattare il corpo umano alla nuova condizione ambientale generata dall’evento stressogeno, ripristinando appunto l’equilibrio omeostatico (3).
Il concetto di stress (o SGA, acronimo di Sindrome Generale di Adattamento), secondo la definizione coniata per la prima volta da Hans Selye, rappresenta quindi la risposta generale aspecifica a qualsiasi richiesta proveniente dall’ambiente (4).
Sulla base degli opposti effetti prodotti, Selye ha nettamente distinto l’eustress dal distress (5), ovvero l’effetto positivo e adattivo dello stress da quello invece negativo, dannoso e disadattivo.
Quando si fa riferimento genericamente allo stress lavorativo, pertanto, si intende lo stato psico-fisico negativo (distress), che si manifesta generalmente quando le richieste dell’organizzazione del lavoro non sono commisurate alle capacità del lavoratore: è questa la definizione comune ricorrente di solito nei testi normativi che, dall’inizio del secolo, hanno cercato di disciplinare il fenomeno apprestando i primi strumenti di prevenzione e di tutela a favore delle lavoratrici e dei lavoratori, tra cui rileva l’Accordo Quadro Europeo sullo Stress nei luoghi di lavoro, siglato l’8 ottobre 2004, recepito in Italia attraverso l’accordo interconfederale del 9 giugno 2008 (in cui l’originaria definizione di “stress da lavoro” viene declinata in italiano nel termine “stress lavoro-correlato”).
In particolare, l’art. 3 del citato Accordo Quadro europeo definisce lo stress come “una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative”, potendo “portare a cambiamenti nel comportamento e ad una riduzione dell’efficienza nel lavoro” ed essendo causato “da fattori diversi, come ad esempio il contenuto del lavoro, la sua organizzazione, l’ambiente, la scarsa comunicazione, etc.”.
Definizione, quella di stress lavoro-correlato (6), che ha raggiunto infine l’approdo legislativo con l’art. 28, primo comma del testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), in cui è stato esteso l’obbligo di valutazione preventiva dei rischi anche a “quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004”.