(Da IUS – 25 Giugno 2024)
In questa innovativa sentenza del Consiglio di Stato si precisa per la prima volta come il demansionamento, quando costituisca uno degli atti di manifestazione di una strategia persecutoria, debba essere valutato alla stregua della concreta perdita di professionalità (demansionamento sostanziale) e non – come prescritto dall’art. 2103 c.c. post “Jobs Act” – con riguardo al solo peggioramento del livello di inquadramento contrattuale (demansionamento formale).