Con la sentenza 30 settembre 2026, n. 4493, il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha accolto il ricorso di nove infermieri del reparto di Cardiologia di uno dei maggiori ospedali pubblici italiani, accertando che dal 2021 hanno lavorato in un ambiente nocivo e stressogeno. L’azienda sanitaria è stata condannata non soltanto al risarcimento del danno, ma anche a predisporre le misure organizzative necessarie per adeguare il numero di infermieri per turno alle previsioni del CCNL Sanità e per garantire il rispetto dei riposi.
I fatti accertati. Un reparto di trentasei posti letto, dodici dei quali ad alta intensità assistenziale, presidiato da cinque infermieri al mattino e quattro nei turni pomeridiani e notturni; una turnazione contrattuale rispettata “quasi mai”, con riposi soppressi, fino a cinque notti consecutive e variazioni dei turni comunicate il giorno prima per telefono o via WhatsApp, in violazione del termine del giorno 20 del mese precedente fissato dall’art. 27 del CCNL; personale attinto da altri reparti e privo di formazione sulle apparecchiature in uso; infermieri adibiti in modo sistematico, soprattutto di notte, a compiti propri degli OSS. Una situazione documentata da timbrature, e-mail, chat, registrazioni e segnalazioni di eventi sentinella, nota alla direzione – che l’aveva riconosciuta per iscritto – e proseguita anche dopo il deposito del ricorso.
I principi affermati. Tre i passaggi di maggiore interesse.
Il primo riguarda il titolo della responsabilità. Non vi è alcun autore di condotte persecutorie: il Tribunale applica l’art. 2087 c.c. nella lettura sistemico-organizzativa ormai consolidata in Cassazione (Cass. n. 15957/2024; Cass. n. 3822/2024; da ultimo Cass. n. 31367/2025), per cui il datore risponde a titolo di colpa quando tollera, o omette di rimuovere, una condizione di lavoro lesiva della salute. Con una precisazione ulteriore: l’obbligo di sicurezza impone non solo di predisporre strumenti idonei, ma anche di “verificarne l’effettiva attuazione”. Alla prevenzione si affianca, dunque, un dovere di vigilanza continua.
Il secondo riguarda il demansionamento parziale. L’adibizione dell’infermiere a mansioni degli OSS è ammessa solo se marginale o occasionale e giustificata da un’esigenza obiettiva (Cass. n. 12128/2025; per il lavoro privato, Cass. n. 7711/2026): la prevalenza delle mansioni proprie non basta, perché il ricorso “sistematico e non marginale” ai compiti inferiori lede “in sé” la professionalità. La carenza strutturale di personale di supporto, lungi dal giustificare il demansionamento, ne è la causa e costituisce essa stessa l’inadempimento organizzativo.
Il terzo – il più innovativo – riguarda il danno. Il pregiudizio è qualificato come danno da usura psico-fisica, autonomo rispetto al danno biologico e dunque risarcibile senza prova di una patologia clinicamente accertata, provato per presunzioni dalla gravità e dalla reiterazione delle disfunzioni. La liquidazione segue un criterio inedito: un importo mensile standard, uguale per tutti, di 500 euro netti per il primo anno e di 800 euro per i successivi, in ragione dell’”evoluzione peggiorativa” dello stress con il trascorrere del tempo. È, a quanto consta, la prima applicazione di un meccanismo risarcitorio progressivo al danno da stress cronico.
Perché rileva. La sentenza conferma che la tutela ex art. 2087 c.c. non richiede né un mobber né una diagnosi: ciò che conta è la situazione organizzativa nel suo insieme – organico, turni, riposi, mansioni – valutata unitariamente e provata con i dati, prima ancora che con le testimonianze. È un modo nuovo di allegare e di provare, che sposta l’attenzione dalle persone all’organizzazione. Il messaggio di fondo è netto: “la carenza organizzativa non può essere stabilmente trasferita sui lavoratori” e il diritto al riposo “non può essere trattato come una variabile liberamente sacrificabile”.
