Molestie sessuali sul lavoro: la parola della vittima può bastare. Il commento alla sentenza della Cassazione penale n. 31769/2026


Nessun testimone oculare, video cancellati, l’imputato che parla di rapporto consensuale. La Suprema Corte conferma la condanna del datore di lavoro fondata sulla sola dichiarazione della lavoratrice, corroborata dal “clima molesto” descritto dalle colleghe.

Con la sentenza n. 31769 del 24 agosto 2026 (ud. 22 maggio 2026), la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna del titolare di una farmacia per violenza sessuale aggravata dall’abuso della qualità di datore di lavoro (artt. 609-bis e 61, n. 11, c.p.) ai danni di una propria dipendente. La pronuncia è emblematica di una situazione che chi si occupa di molestie sul lavoro incontra quotidianamente: il fatto si consuma senza testimoni e senza tracce, e l’unica prova disponibile è il racconto della persona offesa.

Nel caso esaminato, l’imputato aveva prospettato un rapporto consensuale e una denuncia costruita ad arte per coprire una relazione extraconiugale. La Cassazione ha ritenuto immune da censure il percorso seguito dai giudici di merito, che avevano vagliato la dichiarazione della lavoratrice su un duplice piano: quello soggettivo, accertandone la sincerità e l’assenza di rancore verso l’imputato, e quello oggettivo, valorizzando un racconto misurato, non enfatizzato e rimasto coerente nonostante le ripetute audizioni e il tempo trascorso. A completare il quadro, le colleghe avevano riferito delle abituali avances rivolte dal titolare a più dipendenti: la serialità del molestatore è così divenuta elemento di riscontro della parola della vittima.

I principi consolidati sulla testimonianza della persona offesa

La decisione si inserisce in un orientamento ormai stabile. Le Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. Un., n. 41461/2012) hanno chiarito che le dichiarazioni della persona offesa hanno la medesima valenza probatoria della testimonianza e possono da sole fondare l’affermazione di responsabilità, purché sottoposte a una verifica di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca più rigorosa di quella riservata a un teste comune. Solo quando la vittima è anche parte civile, e dunque portatrice di un interesse economico, è opportuno ricercare riscontri esterni, che non devono però costituire prove autonome del fatto né coprire ogni segmento della narrazione (Cass. pen. n. 21135/2019). Vale inoltre la presunzione per cui il teste riferisce fatti veri fino a prova contraria, sicché per disattenderne il racconto occorrono elementi positivi che rendano plausibile il mendacio o l’errore (Cass. pen., Sez. VI, n. 27185/2014).

Un passaggio di particolare rilievo riguarda la neutralizzazione degli argomenti difensivi centrati sulla persona della vittima: la circostanza che la lavoratrice avesse parlato liberamente delle proprie abitudini sessuali anche alla presenza del titolare è stata giudicata marginale e priva di valore probatorio. È un’applicazione concreta del divieto di trasformare il processo in un giudizio sulla vittima, che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ricavato dall’art. 8 CEDU e dalla Convenzione di Istanbul (Corte EDU, 27 maggio 2021, J.L. c. Italia; Corte EDU, 2 luglio 2026, Ubeda e altri c. Italia) e che vale tanto nel rito penale quanto in quello civile.

Le ricadute nel processo del lavoro

Sul versante civile la posizione della vittima muta. Se agisce direttamente contro il datore di lavoro o il molestatore, è parte e non può testimoniare: la sua versione entra nel giudizio attraverso l’interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c., che non costituisce prova ma può fondare il convincimento del giudice se adeguatamente motivato (Cass. civ. n. 27407/2014; Cass. civ. n. 6510/2004). Se invece è l’autore delle molestie a impugnare la sanzione disciplinare, la vittima può in astratto essere sentita come teste, salva l’eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c., da sollevare e coltivare tempestivamente (Cass., Sez. Un., n. 9456/2023); ove l’eccezione sia accolta, resta percorribile l’interrogatorio libero disposto dal giudice del lavoro ai sensi dell’art. 421, ultimo comma, c.p.c. Le dichiarazioni rese in sede penale, infine, possono essere acquisite nel processo civile come prova atipica o come argomento di prova, suscettibile di assumere autonoma efficacia probatoria quando i fatti siano conoscibili soltanto dalle parti (Cass. civ. n. 30992/2023).

Il messaggio della sentenza è chiaro per lavoratrici e lavoratori che subiscono molestie: l’assenza di testimoni oculari o di riprese non condanna la denuncia all’irrilevanza. Un racconto sincero, misurato e coerente nel tempo, unito alla ricostruzione del contesto lavorativo, è un patrimonio probatorio che il diritto vivente riconosce pienamente.