Con ordinanza del 26 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di collocamento e di mantenimento dei figli minori, affrontando nello specifico il tema della qualificazione e della ripartizione delle spese per la babysitter nell’ambito dell’affidamento condiviso.
La pronuncia è stata resa all’esito di un giudizio nel quale la controricorrente è stata difesa dallo Studio Legale Tambasco, con la collaborazione con l’Avv. Adele Santelia del foro di Milano.
Anche nel caso di specie e seguendo un orientamento sempre più ricorrente nei giudizi di famiglia, la Suprema Corte ha esaminato i termini sostanziali del conflitto e si è orientata nel merito, anche quando poi è andata a dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale.
Bigenitorialità condivisa “asimmetrica”
Il primo punto di interesse della sentenza si ravvisa nell’affermazione di quella che è stata definita dal Presidente Francesco Antonio Genovese ( nel corso del convegno AIAF tenutosi presso il Tribunale di Milano in data 24.02.2026) una “bigenitorialità condivisa asimmetrica o diseguale“, racchiusa nella statuizione secondo cui “il giudice deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (Cass., n. 21054/2022; n. 18087/2016).”
Ciò si pone come coerente sviluppo dell’ormai unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, in ambito di affidamento condiviso, alla luce della quale la frequentazione paritaria tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime rivesta natura tendenziale, ben potendo il giudice di merito individuare, nell’interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
In tal senso, ex plurimis: Cass. Civ. Sez. I, Ord. n. 1486 del 21.01.2025; Cass. civ., sez. I, 9 agosto 2023, n. 24226; Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2023 n. 16231; Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2022 n. 4790; Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 17222 del 16.06.2021; Cass. Civ., Sez. I. ord. n. 13724 del 20.05.2021; Cass. civ., sez. I, 17 settembre 2020 n. 19323; Cass. civ., sez. 13 febbraio 2020 n. 3652; Cass. civ., sez. I. 8 aprile 2019 n. 9764.
Spese per i figli
In punto di mantenimento dei figli minori, l’ordinanza della Suprema Corte Cassazione ribadisce principi di particolare rilievo applicativo, che stanno trovando univoca applicazione secondo la più recente giurisprudenza.
Le spese per il mantenimento del figlio devono essere valutate alla luce dei criteri di proporzionalità e adeguatezza di cui all’art. 316-bis c.c.
La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie non è rigida ma dipende dalla loro prevedibilità, continuità e rilevanza rispetto ai bisogni del minore: “le spese straordinarie, a differenza di quelle ordinarie che si caratterizzano per la costanza e prevedibilità del loro ripetersi, sono connotate non solo dalla imprevedibilità, ma altresì dalla rilevanza (Cass., n. 19532/2023).”
La pronuncia consolida una visione articolata che supera una contrapposizione netta e rigida tra spese ordinaria (inclusa nell’assegno) e spesa straordinaria (extra assegno)
La Cassazione richiama l’esistenza di una categoria intermedia di esborsi, destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento. Ne sono un esempio pacifico le spese scolastiche (ad esempio, libri di testo, corredo scolastico di inizio anno) prevedibili nel tempo ma di ammontare tale che, laddove incluse nell’assegno ordinario, andrebbero ad alterare la proporzionalità della contribuzione genitoriale.
Lo stesso principio è stato applicato dalla Corte nel caso della baby-sitter.
La conseguenza pratica è importante: tali spese, pur non essendo “straordinarie” nel senso di imprevedibili, si aggiungono all’assegno periodico e sono soggette a rimborso pro quota. Il genitore anticipatario può agire per il recupero sulla base del titolo originario (la sentenza di separazione o divorzio), senza necessità di un nuovo accertamento giudiziale, ma semplicemente allegando la documentazione di spesa.
In tale quadro, le spese per la babysitter – inserite stabilmente nell’organizzazione familiare – sono state ritenute coerenti con le esigenze di cura del minore e, quindi, rilevanti ai fini della complessiva regolazione degli obblighi di mantenimento.
La pronuncia riveste particolare interesse laddove rappresenta una chiara conferma della moderna interpretazione giurisprudenziale in materia di spese perla prole, inserendosi in una linea interpretativa che valorizza la corresponsabilità genitoriale non solo sul piano formale, ma anche su quello economico e organizzativo.
La gestione del minore, infatti, non può essere considerata un onere unilaterale del genitore collocatario, ma implica la partecipazione di entrambi i genitori, seppure separati, anche rispetto agli strumenti – come il ricorso alla babysitter – necessari a garantire una cura adeguata e continuativa.
Rilievi in tema di parità di genere
La decisione assume un ulteriore significato alla luce dei principi di uguaglianza sostanziale.
Il riconoscimento della partecipazione del padre alle spese per la babysitter evita che il carico economico e organizzativo della cura ricada integralmente sulla madre, con effetti potenzialmente espulsivi dal mercato del lavoro. In tal senso, la pronuncia si pone in linea con un approccio che considera la dimensione familiare come presupposto delle politiche effettive di parità di genere, anche in ambito lavorativo.
La regolazione degli obblighi di mantenimento deve essere interpretata in modo da non determinare effetti indirettamente discriminatori, favorendo condizioni che consentano a entrambi i genitori – e, in particolare, alla madre – di conciliare responsabilità familiari e attività lavorativa.
Si tratta di una pronuncia che, pur muovendo da una questione apparentemente circoscritta, offre indicazioni di più ampio respiro sul rapporto tra diritto di famiglia, organizzazione della cura e uguaglianza sostanziale.
