Il “test della sottomissione”: quando il consenso non basta nelle molestie sul lavoro


Il contributo pubblicato su Questione Giustizia, dal titolo “La sottomissione nelle molestie di genere e sessuali: quando il consenso non basta”, propone una lettura innovativa della disciplina antidiscriminatoria, introducendo un criterio operativo destinato a incidere concretamente nella tutela delle vittime di molestie sul lavoro.

Al centro dell’analisi si colloca il “test della sottomissione”, uno strumento interpretativo volto a verificare quando il consenso della vittima non possa essere considerato libero e, dunque, risulti giuridicamente irrilevante.

Il test si fonda su tre passaggi essenziali.

In primo luogo, è necessario accertare il contesto relazionale in cui si inserisce la condotta, verificando la presenza di un ambiente segnato da molestie di genere o sessuali e da asimmetrie di potere. La sottomissione, infatti, non è un fatto isolato, ma una condizione che nasce all’interno di rapporti di dominio.

In secondo luogo, occorre individuare gli indici oggettivi di soggezione, quali la vulnerabilità personale o contrattuale, la dipendenza gerarchica, la precarietà lavorativa o la presenza di comportamenti adattivi della vittima (tolleranza, mancata reazione, apparente adesione). Si tratta di elementi che, complessivamente considerati, consentono di qualificare la situazione come una condizione di soggezione strutturale.

Infine, il profilo decisivo è rappresentato dalla verifica della assenza di alternative realistiche: quando il rifiuto della condotta molesta espone la vittima a conseguenze sproporzionate (come la perdita del lavoro o un grave pregiudizio professionale), il consenso eventualmente prestato non può essere considerato espressione di una scelta libera.

L’applicazione di tale test conduce a un esito di particolare rilievo: il consenso, anche se formalmente manifestato, non è idoneo a legittimare la condotta, con conseguente nullità degli atti, patti o provvedimenti che ne derivano ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Codice delle pari opportunità.

Il contributo offre così una chiave di lettura sistematica che consente di superare la concezione formale del consenso, valorizzando una prospettiva sostanziale e relazionale dell’autodeterminazione, in linea con l’evoluzione del diritto antidiscriminatorio e con l’esigenza di una tutela effettiva della dignità nei luoghi di lavoro.