La sentenza della Corte di Cassazione 12 febbraio 2026, n. 3103 affronta un tema di particolare rilievo nel diritto del lavoro attuale: la configurabilità di una responsabilità autonoma del dirigente o del collega autore delle condotte vessatorie, anche in assenza di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.
Si tratta di una decisione che incide in modo significativo sulla costruzione delle azioni giudiziarie in materia di mobbing, straining e stress lavorativo, poiché ridefinisce il rapporto tra responsabilità dell’organizzazione e responsabilità individuale.
Il caso: responsabilità della dirigente, esclusione della responsabilità datoriale
La vicenda esaminata dalla Corte trae origine dalla domanda proposta da una dirigente medica nei confronti della propria responsabile, ritenuta autrice di una pluralità di condotte vessatorie, e dell’azienda sanitaria, cui veniva contestata la violazione dell’obbligo di tutela della salute e della personalità morale della lavoratrice ex art. 2087 c.c.
I giudici di merito avevano riconosciuto la responsabilità della dirigente per le condotte persecutorie accertate, ma avevano escluso quella dell’azienda sanitaria, ritenendo che quest’ultima avesse adottato le misure ritenute idonee a contrastare la situazione.
La Cassazione ha confermato tale impostazione, affermando che, una volta esclusa la responsabilità datoriale, la condotta dell’autore materiale può essere ricondotta alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., quale violazione del generale principio del neminem laedere.
Questo passaggio rappresenta il cuore della decisione: la Corte ammette una scissione tra responsabilità organizzativa e responsabilità individuale, riconoscendo l’autonomia della seconda anche in assenza della prima.
Lo “sdoppiamento” della responsabilità nelle condotte vessatorie
La pronuncia si inserisce nel più ampio dibattito relativo alla natura delle condotte vessatorie sul lavoro. La Cassazione valorizza l’idea che tali condotte possano essere imputate non solo all’organizzazione, ma anche alla singola persona che le pone in essere.
In questa prospettiva, il medesimo fatto può dar luogo a:
- una responsabilità dell’organizzazione, quando le condotte derivano da disfunzioni organizzative;
- una responsabilità individuale, quando le condotte sono espressione di un uso distorto e personale del potere;
- una responsabilità concorrente, quando entrambe le dimensioni risultano integrate.
Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che le condotte della dirigente fossero espressione di un uso personale e distorto del potere organizzativo, tale da escludere la responsabilità dell’ente e concentrare l’imputazione sulla sola persona fisica.
Le ricadute pratiche della decisione
La sentenza presenta importanti conseguenze operative per il contenzioso lavoristico.
In primo luogo, la decisione incide sulla strategia processuale, poiché rafforza l’opportunità di valutare l’azione giudiziaria anche nei confronti dell’autore materiale delle condotte vessatorie.
In secondo luogo, la qualificazione della responsabilità in termini extracontrattuali comporta ricadute sul regime prescrizionale. L’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. è soggetta al termine quinquennale, diversamente dalla responsabilità contrattuale, soggetta al termine decennale. Ciò impone una particolare attenzione nella costruzione della domanda giudiziale.
Ulteriori conseguenze riguardano l’onere della prova. La responsabilità aquiliana richiede infatti la prova integrale:
- del fatto illecito
- del danno
- del nesso causale
- dell’elemento soggettivo
Diversamente, nella responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. opera un regime probatorio più favorevole al lavoratore.
La decisione presenta inoltre implicazioni anche sul piano istruttorio. La citazione in giudizio del dirigente autore delle condotte, infatti, impedisce la sua escussione come testimone, con rilevanti effetti sull’accertamento dei fatti, evitando l’ingresso nel processo di soggetti le cui interessate dichiarazioni potrebbero alterare la ricerca della verità materiale.
Il profilo critico della pronuncia
Accanto agli elementi di novità, la decisione solleva anche alcune criticità sistematiche.
La qualificazione esclusivamente aquiliana della responsabilità del dirigente rischia infatti di ridurre la portata del modello multilivello degli obblighi di protezione che emerge dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni.
Il d.lgs. 81/2008, la Convenzione OIL n. 190 e la giurisprudenza più recente hanno progressivamente affermato che la tutela della salute e della dignità nei luoghi di lavoro non grava soltanto sul datore, ma coinvolge tutti i soggetti inseriti nell’organizzazione, compresi dirigenti e preposti.
In questa prospettiva, la netta separazione operata dalla Cassazione tra responsabilità contrattuale del datore e responsabilità aquiliana del dirigente appare suscettibile di ulteriori sviluppi interpretativi, anche alla luce dell’evoluzione del sistema prevenzionistico e della crescente attenzione alle disfunzioni organizzative.
Per un approfondimento, è possibile scaricare il commento alla sentenza.
