50mila euro di risarcimento per molestie discriminatorie: la sentenza del Tribunale di Treviso che segna un punto di svolta


La sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, 4 marzo 2026 n. 173 affronta un tema centrale nel diritto del lavoro contemporaneo: il licenziamento della dirigente in maternità e la tutela contro le molestie discriminatorie di genere, offrendo indicazioni di grande rilievo sia sul piano sostanziale sia sotto il profilo risarcitorio.

La vicenda riguarda una dirigente con ruolo apicale licenziata mentre si trovava in stato di maternità, circostanza nota al datore di lavoro. Il licenziamento era stato formalmente giustificato come disciplinare, ma il Tribunale ha chiarito un principio di immediata utilità pratica: una dirigente non può essere licenziata durante la maternità, salvo che il datore di lavoro dimostri la sussistenza di una colpa grave specifica, distinta e più intensa rispetto alla normale giusta causa o al giustificato motivo.

Nel caso concreto, tale requisito non è stato ritenuto integrato. Le contestazioni disciplinari si inserivano infatti in una prassi aziendale tollerata oppure risultavano generiche e non idonee a fondare un addebito di particolare gravità. Ne consegue che il licenziamento è stato dichiarato nullo per violazione dell’art. 54 d.lgs. 151/2001, con applicazione delle tutele reintegratorie e risarcitorie.

Accanto al tema del licenziamento, la decisione affronta un ulteriore profilo di forte interesse: quando le condotte aziendali integrano molestie sul lavoro? Il Tribunale qualifica i comportamenti subiti dalla lavoratrice come molestie discriminatorie di genere, ai sensi dell’art. 26 del Codice delle pari opportunità, chiarendo che non è necessario dimostrare un disegno persecutorio complessivo. È sufficiente che i comportamenti siano oggettivamente connessi al genere e idonei a ledere la dignità della persona, creando un ambiente lavorativo ostile o degradante .

La sentenza offre quindi una risposta chiara a una delle domande più frequenti: serve il mobbing per ottenere tutela? La risposta è negativa. In presenza di discriminazione di genere, anche singoli episodi possono essere sufficienti a integrare la fattispecie di molestia e a fondare la responsabilità.

Il passaggio più innovativo riguarda tuttavia il risarcimento. Il Tribunale ha riconosciuto 50.000 euro a titolo di danno morale da discriminazione, affermando un principio destinato ad avere un impatto concreto sul contenzioso: il danno principale nelle molestie non è il danno biologico, ma la lesione della dignità della persona. Il danno alla salute, infatti, è stato liquidato in misura minima, mentre il fulcro della tutela è stato individuato nel pregiudizio morale e all’identità personale.

Sul piano pratico, la decisione chiarisce anche come si quantifica il danno da molestie sul lavoro. Il giudice ha utilizzato in via analogica le tabelle del Tribunale di Milano in materia di diffamazione a mezzo stampa, individuando parametri più oggettivi e prevedibili. Questo consente di ridurre la discrezionalità e, soprattutto, di superare la prassi dei risarcimenti simbolici.

Un ulteriore principio di grande rilevanza applicativa riguarda la funzione del risarcimento: nelle discriminazioni, esso deve essere effettivo, proporzionato e dissuasivo, in linea con il diritto dell’Unione europea. Ciò significa, in concreto, che l’importo deve essere idoneo non solo a compensare la vittima, ma anche a scoraggiare il ripetersi di condotte analoghe.

In sintesi, la sentenza del Tribunale di Treviso consente di trarre alcune indicazioni operative di immediata utilità:

  • il licenziamento della dirigente in maternità è nullo, salvo prova rigorosa della colpa grave;
  • le molestie discriminatorie non richiedono sistematicità o intento persecutorio;
  • il danno risarcibile è principalmente morale, legato alla dignità personale;
  • i risarcimenti devono essere elevati e dissuasivi, non più simbolici;
  • è possibile utilizzare criteri oggettivi di liquidazione, come le tabelle milanesi in materia di diffamazione a mezzo stampa.

Si tratta, dunque, di una pronuncia che intercetta direttamente le principali problematiche pratiche in materia di diritto del lavoro, offrendo risposte chiare su temi come: licenziamento in gravidanza, tutela delle dirigenti, molestie sul lavoro e quantificazione del danno.

Per un approfondimento completo, si rinvia al commento pubblicato su Il Fatto Quotidiano , al contributo su Diritto e Giustizia e al testo integrale della sentenza del Tribunale di Treviso.