Tribunale di Trento, sez. lav., 5 febbraio 2026, n. 15
Le avances personali di un superiore gerarchico possono integrare molestia di genere anche quando siano motivate da un coinvolgimento sentimentale non ricambiato?
E il licenziamento disciplinare adottato dopo il rifiuto della lavoratrice può essere qualificato come ritorsione discriminatoria?
A tali quesiti risponde la sentenza del Tribunale di Trento del 5 febbraio 2026, n. 15, che offre indicazioni rilevanti in materia di molestie sul lavoro, ritorsioni e tutela reintegratoria.
Principio di diritto
Il Tribunale di Trento afferma un principio di particolare rilievo:
Le insistenti e indesiderate avances del superiore gerarchico integrano molestia di genere ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.lgs. 198/2006. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in conseguenza del rifiuto opposto a tali condotte costituisce una ritorsione ai sensi dell’art. 26, comma 3, d.lgs. 198/2006 ed è nullo, con applicazione della tutela reintegratoria.
La pronuncia chiarisce inoltre che il rifiuto opposto dalla lavoratrice rappresenta esercizio del diritto alla libera autodeterminazione affettiva e sessuale, espressione diretta della dignità della persona.
Il caso
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un licenziamento disciplinare per giusta causa, formalmente motivato da un’assenza ritenuta ingiustificata.
Nel corso del giudizio emerge tuttavia un diverso contesto fattuale:
- il legale rappresentante della società e diretto superiore gerarchico della dipendente aveva manifestato un interesse sentimentale insistente nei suoi confronti;
- tale interesse si era concretizzato in inviti a cena, regali di valore e messaggi personali;
- la lavoratrice aveva mantenuto una posizione di chiaro rifiuto, rivendicando la separazione tra dimensione personale e rapporto di lavoro.
Dopo il rifiuto, la relazione professionale si deteriora e viene contestata alla dipendente un’assenza dal lavoro, relativa a un periodo di ferie inserito nel sistema aziendale secondo la prassi vigente.
La contestazione disciplinare sfocia rapidamente nel licenziamento per giusta causa, che la lavoratrice impugna sostenendo la natura ritorsiva e discriminatoria del provvedimento.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale accerta che le condotte del datore integrano molestia di genere ai sensi dell’art. 26 del Codice delle pari opportunità.
Secondo il giudice:
- la sequenza di inviti, regali e messaggi dimostra l’esistenza di comportamenti indesiderati;
- il rifiuto espresso dalla lavoratrice costituisce esercizio di un diritto fondamentale;
- il licenziamento interviene in stretta connessione temporale e causale con tale rifiuto.
Ne deriva che il recesso deve essere qualificato come atto ritorsivo adottato in conseguenza del dissenso della lavoratrice rispetto alle avances del superiore.
Di conseguenza il Tribunale dichiara:
- la nullità del licenziamento
- la reintegrazione nel posto di lavoro
- il pagamento dell’indennità prevista dall’art. 2, comma 1, d.lgs. 23/2015.
Molestie e diritto al rifiuto
Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia riguarda il ruolo del rifiuto della vittima.
Nel diritto antidiscriminatorio le molestie non richiedono necessariamente il confronto con altri lavoratori (tertium comparationis), poiché la condotta vietata si caratterizza per la lesione diretta della dignità della persona.
Il baricentro della fattispecie è quindi rappresentato dall’indesideratezza della condotta: quando le attenzioni personali persistono nonostante il rifiuto, esse assumono rilevanza giuridica come molestia.
In tale prospettiva il rifiuto della lavoratrice diventa il momento decisivo della vicenda: è proprio a seguito di tale rifiuto che si sviluppa la reazione ritorsiva del datore.
Il punto critico della sentenza: il risarcimento del danno
Accertata la molestia e la natura ritorsiva del licenziamento, il Tribunale rigetta tuttavia la domanda di risarcimento del danno ulteriore, ritenendo non dimostrati specifici pregiudizi alla salute o modalità particolarmente offensive del recesso.
Questo passaggio rappresenta il profilo più problematico della decisione.
La giurisprudenza antidiscriminatoria, infatti, tende a riconoscere il risarcimento del danno anche in via presuntiva, in ragione della funzione deterrente e dissuasiva della tutela contro le molestie.
Il mancato riconoscimento di un danno ulteriore rischia quindi di accentuare un fenomeno già segnalato in dottrina e giurisprudenza: il progressivo ridimensionamento della risposta risarcitoria nei casi di molestie sul lavoro.
Implicazioni pratiche
La sentenza offre alcune indicazioni operative di rilievo:
1. Le avances insistenti del superiore possono integrare molestia di genere
Anche quando siano motivate da un interesse sentimentale.
2. Il rifiuto della lavoratrice è giuridicamente protetto
E qualsiasi reazione datoriale conseguente può integrare una ritorsione.
3. Gli atti ritorsivi sono nulli
Ai sensi dell’art. 26, comma 3, d.lgs. 198/2006.
4. Il licenziamento adottato in tale contesto comporta reintegrazione
In quanto atto discriminatorio.
In sintesi
La decisione del Tribunale di Trento ribadisce un principio fondamentale del diritto del lavoro contemporaneo: la dignità della persona rappresenta un limite invalicabile all’esercizio del potere datoriale.
Il rifiuto di una lavoratrice rispetto a comportamenti indesiderati non può mai tradursi in una conseguenza negativa sul piano professionale.
Resta tuttavia aperta una questione di fondo: quale valore effettivo venga riconosciuto alla dignità della vittima quando l’accertamento della molestia non si accompagni a una adeguata risposta risarcitoria.
