La Corte d’Appello di Genova (sentenza 28 marzo 2025, n. 106) ha riacceso il dibattito su tre forme di dequalificazione: demansionamento, inattività lavorativa e svuotamento di mansioni. Non solo violazioni dell’art. 2103 c.c. sullo ius variandi, ma anche e soprattutto dell’art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di garantire un contesto non nocivo né stressogeno.
Il modello dei “quattro quadranti” aiuta a distinguere le ipotesi lecite da quelle illecite e a comprendere quando la dequalificazione diventa anche un rischio per la salute del lavoratore.
