(Da Il Giuslavorista – 15 Marzo 2022)
(di Domenico Tambasco)
Il caso
Un impiegato di banca conveniva in giudizio la propria azienda lamentando di aver subito, per oltre dieci anni, un continuativo ed intenzionale demansionamento inscrivibile nella fattispecie dello straining. Più precisamente, dopo aver svolto per alcuni anni le mansioni di addetto al Centro Estero della società datrice essendo inquadrato nel 4° livello retributivo dell’Area 3a del CCNL Abi, a causa della chiusura della struttura veniva relegato nell’ambito dell’area antiriciclaggio prima a mansioni meramente esecutive e segretariali alternate a periodi di inattività lavorativa totale e successivamente, dopo alcuni mesi, veniva definitivamente preposto alle mansioni di cassiere di filiale. Chiedeva pertanto, oltre alla cessazione delle condotte strainizzanti e all’adibizione a mansioni conformi al proprio inquadramento, anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti nel corso degli anni.
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