(Da IUS – 3 Novembre 2023)
Le ultime pronunce della Corte di cassazione e della giurisprudenza di merito sembrano confermare una tendenza in atto di recente: l’abbandono del mobbing e dello straining come categorie idonee a disciplinare i fenomeni di conflittualità lavorativa e il passaggio ad una nozione “evoluta” degli obblighi di protezione dell’art. 2087 c.c., che comporta l’estensione della responsabilità datoriale anche per l’ambiente lavorativo obiettivamente stressogeno.